Conto Termico 2.0

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Conto Termico 2.0

Con il decreto "Conto Termico" del 28/12/12, per la prima volta  si assegnava un regime di incentivazione relativi ad interventi di:

A) incremento dell’efficienza energetica

B) piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Le Amministrazioni Pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi mentre i soggetti privati possono accedere solo alla seconda.

Il principio del legislatore è quello di incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti, cioè con bassi rendimenti ed alti emissioni, premiando chi installa apparecchi di ultima generazione che garantiscono invece basse emissioni in atmosfera ed alti rendimenti energetici

Per poter usufruire degli incentivi previsti dal Conto Termico, il nuovo prodotto in sostituzione deve rispondere a particolari requisiti e standard qualitativi in termini di rendimento ed emissioni in atmosfera.

Il calcolo dell’incentivo dovuto tiene conto della zona climatica in cui si effettuano i lavori, della tipologia e della potenza della stufa e incremento del 20 o del 50 per cento in funzione al livello di emissioni generate. In altre parole, più la stufa o la caldaia sarà efficiente, maggiore sarà la quota che il conto termico riuscirà a rimborsare.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari.

L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.

L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.

Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal DM 28/12/12 sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il 31 Maggio 2016 la normativa si è aggiornata nel “Conto Termico 2.0” potenziando e semplificando il meccanismo di sostegno già introdotto dal precedente decreto.

 

Interventi incentivabili

A) Interventi di incremento dell’efficienza energetica

Gli interventi finanziabili sono quelli di:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

L’incentivo consiste in un contributo pari al 40% delle spesa ammissibile sostenuta.

Il Decreto prevede anche un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione  Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo criteri che sono specificati nelle Regole Applicative del GSE.

 

B) Energia termica da FER:

Gli interventi finanziabili sono quelli di:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti 

c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

 

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall'Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.
Le novità più recenti sono state introdotte:

  • dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro);
  • dal decreto legge n. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013;
  • dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

1. La detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure:

  • 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
  • 50%, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l'importo di 96.000 euro.

2. La detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Detassazione ai fini Ires/Irpef degli investimenti per ambiente ed energia. Ammissibili gli investimenti dal 2009 fino al 25 giugno 2012.
L'art. 6, commi da 13 a 19 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001, cosiddetta Tremonti ambientale) agevola le Piccole e Medie Imprese per tutti gli investimenti di natura ambientale, necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.
Sono ammissibili gli investimenti EFFETTUATI (ENTRATI IN ESERCIZIO) A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2009 FINO AL 25 GIUGNO 2012 (a partire dal 26 giugno 2012 lo strumento è abrogato in termini di applicabilità) di natura ambientale, derivanti da costi di acquisto (anche in leasing) in immobilizzazioni materiali inseribili nella voce B II della sezione DARE dello Stato Patrimoniale della società (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali; Immobilizzazioni in corso e acconti; Altri beni), necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.
In linea di massima è ammissibile: ogni impianto atto a depurare, filtrare o trattare qualsiasi tipo di emissione, interventi sul ciclo produttivo atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, ivi compresi i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo; insonorizzazioni, vasche di contenimento; rimozione di strutture (es.: eternit); installazione di impianti e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti idroelettrici compreso revamping, eolici, a biomassa, fotovoltaico, ma anche impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a metano, ecc.); interventi per significativi contenimenti energetici del ciclo produttivo.
L'impatto ambientale è da riferirsi all'effetto positivo generato a prescindere dal fatto che sia o meno in miglioramento dell'all'attività svolta. È cumulabile con le tariffe onnicomprensive o i certificati verdi.

Informazioni e preventivi